STATUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOSCO APS
ART. 1 - Costituzione, Denominazione e sede
1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOSCO APS” (di seguito anche solo “Associazione”). L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “APS”, nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS” e/o “associazione di promozione sociale”, sono condizionati all’iscrizione e al permanere dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’utilizzo della denominazione “Pro Loco” avviene nel rispetto della normativa vigente.
1.2 L’Associazione denominata “Associazione Turistica Pro Loco Bosco APS” ha sede legale nel Comune di Mesola (Prov. Ferrara) in Piazza Vittorio Veneto 45/B (Bosco Mesola). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di modificare il presente statuto.
1.3 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
ART. 2 - Attività e finalità
2.1 L’Associazione opera attivamente nel Comune di Mesola non ha scopo di lucro, realizza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha per finalità la promozione e la valorizzazione turistica del territorio esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche e contribuisce allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
2.2 L’Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);
h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
2.3 Nell’ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l’Associazione:
a) attiva qualsiasi forma di collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per valorizzare e promuovere le località turisticamente per tutelare le risorse naturali, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico e ambientale;
b) avvia iniziative adatte a garantire l’efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;
c) incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all’estero, attività di formazione, azioni di educazione ambientale, lotta all’emarginazione e alla povertà sociale;
d) realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio;
e) incoraggia l’aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera;
f) promuove l’informazione turistica anche attraverso la gestione di appositi Uffici di Informazione in riferimento alle normative comunali e regionali vigenti;
g) favorisce il turismo sostenibile e sociale anche mediante attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati come: carnevali, sagre, mercatini, festeggiamenti religiosi, trekking, escursioni, camminate, spettacoli di vario genere, mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere;
h) promuove attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere;
i) favorisce la nascita e lo sviluppo di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.
2.4 L’Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, prevedere l’esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente e proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all’approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
2.5 L’Associazione può prevedere l’esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.
2.6 Al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, l’Associazione potrà costituire la sezione Compagnia Teatrale. Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento la sezione Compagnia Teatrale dell’Associazione.
2.7 Al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un’attività culturale della comunità, potrà costituire la sezione Gruppo Folkloristico. Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento la sezione Gruppo Folkloristico dell’Associazione.
ART. 3 - I Soci
3.1 I Soci dell’Associazione si classificano in:
a) soci ordinari, cioè coloro che versano la quota associativa annualmente determinata;
b) soci sostenitori, cioè coloro che effettuano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
c) soci benemeriti, cioè sono coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari rivolti all’Associazione;
d) soci fondatori, cioè coloro che hanno firmato l’atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di cui sopra.
Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e dei benemeriti, fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo presentando domanda scritta che dovrà contenere generalità e recapiti.
3.2 Possono essere ammessi a far parte dell’associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3.3 L’ammissione può essere accettata o rifiutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all’interessato il quale può, entro i sessanta giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell’Assemblea o del Collegio dei Probiviri ove istituito. Il suddetto pronunciamento sarà inappellabile.
3.4 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.
3.5 L’iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 5.
3.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ART. 4 - Diritti e Doveri dei Soci
4.1 Tutti i Soci:
● hanno il diritto di votare in Assemblea qualora iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
● possono eleggere tutti gli Organi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi;
● possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
● possono partecipare attivamente al programma annuale delle attività;
● possono consultare i libri sociali in virtù dell’art. 17 del presente Statuto.
4.2 Tutti i Soci:
● devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri Soci e di tutti gli Organi associativi;
● devono versare la quota associativa nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
● devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.
4.3 Il socio può recedere dall’associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in caso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell’Associazione.
4.4 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
ART. 5 - Perdita della qualità di socio
5.1 La perdita della qualifica di socio si ha:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’associazione per comportamento scorretto.
5.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa per l’anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.
5.3 Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso il ricorso all’ Assemblea dei Soci o al Collegio dei Probiviri ove istituito, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell’Assemblea o del Collegio dei Probiviri.
5.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
5.5 Le attività svolte dai soci in qualità di volontari e in favore dell’associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
ART. 6 - Organi Sociali
6.1 Sono organi dell’Associazione:
● l’Assemblea;
● il Presidente;
● il Consiglio Direttivo;
● l’Organo di Controllo, ove istituito;
● il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Leggi Vigenti;
● il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
● il Presidente Onorario ove istituito.
ART. 7 - L’Assemblea dei Soci
7.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
7.2 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7.3 La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata, consegna a mano di comunicazione scritta, ovvero, in ogni caso idoneo a garantire l’informazione dei soci, anche tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Associazione e/o diffusione mediante i canali social ufficiali o, comunque, tramite affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea straordinaria.
7.4 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7.5 All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.
7.6 Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
7.7 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
7.8 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione, che richiede la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
7.9 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7.10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l’assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
7.11 L’Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza di voti e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale, concordando data e ora.
7.12 L’Assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
7.13 È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandone i requisiti. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7.14 Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
b) deliberare in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
c) approvare il bilancio o rendiconto annuale dell’esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
e) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali.
7.15 Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione;
b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
7.16 L’Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l’ordine del giorno.
ART. 8 - Presidente
8.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.
8.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nella prima riunione che dovrà tenersi entro 10 giorni dall’Assemblea elettiva, dura in carica un triennio e può essere rieletto.
8.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
8.4 Firma il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea.
8.5 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall’emissione del provvedimento.
8.6 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
8.7 In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.
8.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.
ART. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dell’Assemblea.
9.2 Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell’Assemblea e degli altri Organi:
a) elegge e revoca fra i propri componenti il Vicepresidente dell’Associazione, il Segretario ed il Tesoriere (quest’ultimo facoltativo);
b) stila i programmi dell’attività dell’Associazione rispetto alle linee approvate dall’Assemblea;
c) verifica la predisposizione del Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
d) cura i libri sociali di sua competenza;
e) decide sui provvedimenti disciplinari dei Soci;
f) delibera la quota sociale annuale;
g) valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l’adesione o la non accettazione;
h) provvede alla cura e alla gestione dei beni dell’Associazione o affidati ad essa;
i) stila il bilancio consuntivo e di previsione annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
j) costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
k) approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell’Associazione;
l) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;
m) decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
n) delibera sulla decadenza dei soci per morosità.
9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 11 membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente. Il numero dei componenti viene deliberato dall’Assemblea dei Soci in uno specifico punto all’ordine del giorno prima di procedere con le votazioni e deve essere idoneo per assicurare un’adeguata rappresentatività di tutti i Soci.
9.4 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.
9.5 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea dei Soci.
9.6 Ai Consiglieri dell’Associazione si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d’interessi degli amministratori si fa riferimento all’art. 2475-ter del Codice civile.
9.7 L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
9.8 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
9.8 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
9.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica con e-mail o anche utilizzando la chat di whatsapp e almeno con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore prima e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri.
9.10 Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata.
9.11 Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, il Consiglio viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, che rimangono in carica fino alla fine del mandato dello stesso. Qualora non vi sia disponibilità l’Assemblea prevede a elezioni per la surroga. Se la composizione del Consiglio risulta inferiore alla metà più uno del totale dei componenti l’Assemblea prevede all’elezione dell’intero Organo entro 60 gg.
9.12 Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
9.13 Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti i Soci dopo richiesta al Presidente di cui all’art. 17 del presente Statuto.
9.14 Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente e le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso. Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, da effettuare on line o a distanza deve essere garantito l’anonimato e la sicurezza del voto espresso. Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento per la modalità di votazione on line.
ART. 10 - Segretario e Tesoriere
10.1 Il Segretario e il Tesoriere (quest’ultimo facoltativo) sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente al proprio interno.
10.2 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell’Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell’Associazione e assicurare l’attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell’Associazione insieme al Presidente.
10.3 Il Tesoriere (ove istituito) è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
ART. 11- Organo di controllo
11.1 L’organo di controllo monocratico viene eletto dall’Assemblea qualora ne se ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.
11.2 L’organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
11.3 L’Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell’Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull’andamento di tutte le attività amministrative.
11.4 L’Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno ma senza diritto di voto.
ART. 12 - Revisore legale dei conti
12.1 L’Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
12.2 L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che il relativo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri
13.1 Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, si compone di tre membri che vengono scelti tra i soci dell’Associazione. Gli stessi sono eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci e il collegio nomina al suo interno, con segreta votazione, il Presidente.
13.2 I Probiviri accertano che i Soci rispettino il presente Statuto e hanno il compito di giudicare nei casi di controversia fra gli associati.
13.3 La loro carica perdura 3 anni e rimangono in carica in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Presidente Onorario
14.1 L’Assemblea può eleggere il Presidente Onorario dell’Associazione per meriti ottenuti a favore dell’Associazione. Il Presidente Onorario può svolgere incarichi di rappresentanza anche con Enti Pubblici e altri Organismi su indicazione espressa del Consiglio Direttivo.
ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche
15.1 Il patrimonio dell’Associazione deve essere utilizzato per le attività e le finalità statutarie ed è costituito da beni mobili ed immobili, comprese le entrate, le rendite, i proventi e i ricavi.
15.2 Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi degli associati, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.
15.3 Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell’Associazione sono:
a) concessioni liberali dei Soci e di terzi;
b) contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
c) contributi dei Soci;
d) raccolta fondi che saranno rendicontati in rispetto della normativa vigente;
e) entrate derivanti dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.
ART. 16 - Bilancio di esercizio
16.1 Il bilancio annuale dell’Associazione decorre dal primo gennaio di ogni anno.
16.2 Il bilancio viene redatto, su indicazione del Consiglio Direttivo, dal Segretario dell’Associazione e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui lo stesso si riferisce.
16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e corredato da tutti i documenti previsti dalla stessa, deve rappresentare l’andamento economico-finanziario dell’Associazione. Il bilancio di esercizio deve essere esposto pubblicamente nei locali della Sede Legale e Sociale dell’Associazione.
ART. 17 - Libri sociali e verbalizzazione
17.1 L’Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:
● libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
● libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
● il libro delle riunioni dell’Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
● il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
17.2 I libri sociali e i verbali delle adunanze possono essere istituiti e tenuti in formato cartaceo ovvero in formato digitale (documento informatico). In caso di tenuta informatica, le firme possono essere apposte con modalità digitale (Firma Elettronica Avanzata, Qualificata o Digitale) ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La tenuta e la conservazione devono avvenire in modalità tali da garantire la reperibilità, l'inalterabilità e l'integrità dei dati.
17.3 I libri sociali originali, siano essi cartacei o informatici, sono conservati presso la sede legale dell’Ente. È ammessa l'archiviazione e la conservazione dei documenti su piattaforme di archiviazione digitale (conservazione sostitutiva), purché gestite in conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, garantendo l’accesso agli organi competenti e ai soci aventi diritto.
17.4 Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell’Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l’orario prestabilito per il controllo.
ART. 18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
18.1 Per poter ottenere la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) l’Associazione attraverso il legale rappresentante, si iscrive nella sezione relativa del R.U.N.T.S. di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Successivamente l’Associazione indica negli atti e in tutta la sua corrispondenza e in ogni comunicazione pubblica gli estremi dell’iscrizione.
ART. 19 - Volontari
19.1 L’Associazione si basa sull’opera e sulla capacità dei Volontari quali persone che donano la loro opera a favore del bene della propria Comunità. Essi svolgono il servizio senza fini di lucro e perseguono la loro attività per meri scopi solidaristici e non possono essere retribuiti.
19.2 Il Consiglio direttivo stabilisce, con proprio regolamento, le modalità e i limiti degli eventuali rimborsi delle spese documentate da rimborsare ai Volontari che non possono riceverne in maniera forfettaria. Tutte le spese sostenute devono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro forma di lavoro retribuito con l’associazione.
19.4 L’Associazione, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e anche per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 20 - Lavoratori
20.1 L’Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.
ART. 21 - Modalità di voto
21.1 Le votazioni, fatto salvo quanto previsto per l’Assemblea, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto ove ci siano più candidati.
21.2 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (vedi 9.12).
ART. 22 - Sezione Giovani
22.1 Può essere costituita la Sezione Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
22.2 Possono essere iscritti alla Sezione Giovani gli associati di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti. La disciplina è rimessa ad un regolamento del Consiglio direttivo.
22.3 I componenti votano per il tramite dei rispettivi titolari della responsabilità genitoriale.
ART. 24 - Rinvio
24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, anche con riferimento all’utilizzo della denominazione “Pro Loco”, nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile.